Reparto tecnologico di un ipermercato.
Un cliente (mai visto in punto vendita) ci riporta un ferro da stiro non funzionante, ma senza scontrino né scatola e per giunta assai sporco: ovviamente gli spieghiamo cortesemente che senza prova d’acquisto non possiamo agire, poiché in assenza di tale documento (che certifica data, luogo e oggetto della compravendita) non sussiste alcuno “spazio di manovra”.
Ma tale avventore si sente un genio e ci dice: “Ma no, ho io la soluzione. Voi ritirate il prodotto comunque e mi fate il reso contanti, poi mettete tale articolo in vendita e chi lo acquista si arrangia”.
In pratica, secondo il “luminare” avremmo dovuto ritirare un prodotto senza prova di acquisto (un prodotto forse comprato altrove e chissà quando) e rimetterlo in vendita (compiendo il reato di frode in commercio, dato che in ciò consiste mettere in vendita prodotti dei quali si è al corrente della loro non conformità), dunque dando coscientemente un disguido all’utente successivamente interessato a tale elettrodomestico.
Ovviamente la nostra risposta è stata assai laconica:
“La nostra soluzione è molto più semplice. Dato che Lei non ha lo scontrino e non possiamo neppure risalire alla data d’acquisto mediante la tessera dei punti, non ritiriamo il prodotto ed è Lei ad arrangiarsi (brutto termine).
Ovviamente siamo totalmente a disposizione qualora ritrovasse lo scontrino”.
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